Nella seduta di martedì 25 giugno 2024 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
La legge – che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale – interviene modificando alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), riportate di seguito.
Per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi delle attività diverse e sponsorizzazioni devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale (modifica art. 6 del Cts).
L’iscrizione delle imprese sociali nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali è efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica (modifica art. 11 del Cts).
Il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza passa da 220.000 a 300.000 euro. Se le entrate comunque denominate non sono superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata. È data facoltà agli “Ets-imprese”, di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio “ordinario” degli Ets “non imprese” (modifica art. 13 del Cts).
È prevista la possibilità in via ordinaria dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità degli associati (modifica art. 24 del Cts).
Sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi è obbligo dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti e sono aumentati i requisiti per obbligo del revisore legale dei conti (modifica artt. 30 e 31 Cts).
Il rapporto numero di impiegati/numero degli associati è stato elevato al 20%(modifica art. 36 del Cts).
Se, successivamente all’iscrizione delle reti associative al registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito (100), esso deve essere integrato entro un anno (modifica art. 41 del Cts).
Le modifiche concernono la domanda di iscrizione al Runts e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro (modifica artt. 47 e 48 del Cts).
È prevista la possibilità di iscrizione al Runts per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati (modifica art. 89 del Cts).
Se la perdita della qualifica di Onlus deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle Onlus l’ente non verrà sciolto (modifica art. 101 del Cts).
La quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali è fissata al 3% (modifica art. 16 dlgs n. 112/2017).
È prevista l’estinzione della Fondazione Italia sociale (abrogazione art. 10 legge n. 106/2016).
Viene modificato il dlgs n. 346/1990 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Viene modificato l’art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.
Fonte: Cantiere Terzo Settore