Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il 24 gennaio 2024, entrando subito in vigore, l’atteso decreto a supporto di “modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabili”. Si tratta delle cosiddette Comunità energetiche rinnovabili (Cer), un fenomeno già diffuso sul territorio nazionale ma che ora trova un quadro normativo di riferimento che ne sostiene la nascita e lo sviluppo, per perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.Si tratta di un decreto particolarmente atteso e arriva a tre anni dal recepimento della direttiva europea Red II che istituisce le Cer. Il provvedimento, accompagnato da 30 Faq utili alla sua interpretazione, definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le faq servono ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento. Come si legge nella comunicazione ufficiale, entro 30 giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei servizi energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Queste dovranno prima essere sottoposte a verifiche dall’Arera.

Sono previste due possibilità per promuovere lo sviluppo nel paese delle Cer:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Pnrr e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Si ricorda che le comunità energetiche hanno l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Esse sono un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, Pmi, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del Terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti.

 

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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