ll lavoratore autonomo o indipendente è colui che si obbliga a compiere un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono
lavoratori autonomi gli imprenditori, i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani e i liberi
professionisti. Normalmente si distingue all’interno del lavoro indipendente tra imprenditori e
lavoratori autonomi, dove i primi, oltre ad investire un capitale per finanziare l’impresa, si occupano
essenzialmente della sua organizzazione, mentre i secondi, oltre ad organizzare l’impresa, sono
impegnati direttamente ed in modo significativo nell’attività produttiva.

Il lavoratore autonomo:

• auto-organizza il proprio lavoro, nel senso che l’orario di lavoro, la sede di lavoro, le modalità
di svolgimento del lavoro ecc., vengono decisi personalmente
• è proprietario dei mezzi di produzione
• si assume i rischi economici e giuridici della propria attività lavorativa
• il suo lavoro è misurato sui beni e servizi che riesce a vendere
• il compenso per la produzione effettuata viene concordato tra il lavoratore e il committente o
cliente

Il lavoro esercitato in forma indipendente non comporta quindi orari rigidi da rispettare, il compenso
per il lavoro svolto dipende dal successo dell’impresa e le entrate economiche, perciò, non sono
stabili e garantite, i contributi assistenziali e previdenziali sono a carico dell’imprenditore o lavoratore
autonomo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Si considerano abusive e quindi nulle,
le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o
di recedere senza congruo preavviso.

In caso di gravidanza, malattia e infortunio non vi è automaticamente l’estinzione del rapporto di
lavoro, che può essere mantenuto per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare. I congedi
parentali, valevoli anche in caso di adozione o affidamento, sono di 6 mesi e possono essere fruiti
fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Per le madri lavoratrici non è prevista
l’automatica astensione obbligatoria, ma si può scegliere di continuare a lavorare pur ricevendo
l’indennità di maternità. Durante il congedo, se vi è l’accordo con il committente, la lavoratrice può
chiedere la sostituzione con una professionista di fiducia.

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