In questo contributo si dà conto di un nuovo capitolo di un contenzioso amministrativo che vede opposti un comune laziale e una associazione di promozione sociale (Aps) relativamente al convenzionamento per la gestione di un centro anziani ai sensi dell’art. 56 del codice del Terzo settore. Dopo un primo passaggio presso il Tar Lazio la questione è stata portata innanzi al Consiglio di Stato che, ribaltando le indicazioni della prima sentenza, ha evidenziato la necessità di un minore formalismo e di una maggiore attenzione alla sostanza.
Ma andiamo con ordine.
Il comune in questione aveva deciso di gestire un centro anziani attraverso il convenzionamento ai sensi dell’art. 56 del codice del Terzo settore con Aps aventi tale attività come esclusiva o prevalente nel proprio statuto. Accanto all’Aps con cui il comune in questione si era poi convenzionato, ve ne era un’altra intenzionata a proporsi per la medesima attività, ma a causa delle restrizioni imposte dal covid, aveva consegnato la residua documentazione oltre il tempo utile, aspetto ritenuto dal Tar Lazio dirimente al fine di escludere l’associazione ricorrente. Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello presentato dall’Aps esclusa. Un primo aspetto riguarda la motivazione che deve sorreggere la decisione della pubblica amministrazione. Va motivata, la scelta dello strumento convenzionale in luogo di quello concorsuale competitivo in termini di convenienza argomentando i motivi per cui la convenzione è maggiormente adeguata a conseguire le finalità di interesse generale e gli obiettivi di solidarietà. L’adeguata motivazione rappresenta quindi l’elemento di necessaria garanzia di trasparenza sia nei confronti degli Ets chiamati a collaborare con la pubblica amministrazione, sia nei confronti di tutti gli altri soggetti giuridici. Anche il Consiglio di Stato, procede con l’invio tardivo della documentazione sulla cui base il comune ha dichiarato di avere fondato l’esclusione, doveva essere espressamente indicato quale conditio sine qua non per la partecipazione stessa. A parere del Consiglio di Stato, le mancanze nell’operato del comune interessano anche la “mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e scelta del soggetto affidatario della gestione”, rispetto a cui vengono ritenuti insufficienti i richiami “a vaghi principi quali quello di dare la priorità alle domande pervenute”. Tra le ragioni che hanno spinto il comune ad escludere l’associazione ricorrente rientrava anche il fatto che la candidatura dell’associazione risultava priva “oltre che della documentazione prevista dalle linee guida regionali, anche di comprovata esperienza nella gestione di un centro anziani nonché di proposte di progettualità”. Sebbene le Linee guida regionali si propongano di evitare che si creino situazioni di potenziale concorrenzialità nell’affidamento dei centri anziani alle Aps, non è certo l’assenza “forzata” di competitor che contribuisce a realizzare la finalità regionale. Al riguardo, è utile ricordare che l’art. 56 del codice del Terzo settore prevede una “valutazione comparativa” tra le Aps (e le organizzazioni di volontariato), ovviamente se esistenti, al fine di individuare quella con la quale la pubblica amministrazione possa stipulare la relativa convenzione. Dell’affidamento diretto, la convenzione, infatti, richiama – inter alia – la necessità di rispettare gli obblighi di servizio, l’indicazione della durata del rapporto giuridico, la disciplina dei rapporti finanziari, le forme di verifica delle prestazioni erogate e il controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti. La convenzione si differenzia per l’assenza di onerosità del rapporto giuridico, per il quale l’ente pubblico può riconoscere all’associazione di volontariato o di promozione sociale soltanto il rimborso delle spese. In termini conclusivi, si può dunque affermare che, le convenzioni ex art. 56 del codice del Terzo settore esprimono un chiaro favor nei confronti del ruolo delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nello svolgimento di servizi sociali di interesse generale. Questo richiede al tempo stesso che la pubblica amministrazione esprima un percorso amministrativo che rende trasparenti presupposti e motivazioni.
Fonte: Cantiere Terzo Settore