In Italia il lavoro minorile è vietato, salvo in alcuni casi per cui esistono specifiche leggi a tutela dei
lavoratori, così come stabilito dall’art. 37 della Costituzione.
La legge distingue i minori come:
• Bambini: minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti
all’obbligo scolastico;
• Adolescenti: minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti
all’obbligo scolastico.
I bambini possono, in deroga al divieto, lavorare anche se hanno meno di 16 anni in determinati
casi:
• Per svolgere un apprendistato di primo livello;
• Per svolgere lavori per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie nello spettacolo
previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale e comunque con l’autorizzazione
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In ogni caso, a prescindere dalle deroghe, i bambini devono sempre essere impiegati in attività che
non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica
o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Il datore di lavoro
deve attuare specifiche misure di sicurezza, anche sulla base di una preliminare valutazione dei
rischi rispetto all’attività che andrà a svolgere il minore, e limitare l’attività lavorativa nel rispetto di
fasce orarie, limiti e pause.
• I minori di 16 anni, non possono superare le 7 ore giornaliere e 35 settimanali e hanno diritto
a 20 giorni all’anno di ferie;
• I minori tra i 15 e i 16 anni in apprendistato, non possono superare le 7 ore giornaliere e 35
settimanali;
• I minori tra i 16 e i 18 anni, non possono superare le 8 ore giornaliere e 40 settimanali e
hanno diritto a 30 giorni all’anno di ferie.
Di regola, il lavoro notturno è vietato.