Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate. Il modello Eas – modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi – è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa. È una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.
Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello. Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: essi dovrebbero infatti inviare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.
Sono esonerate dall’invio di tale modello:
• le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
• le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
• le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:
• le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
• le associazioni riconosciute, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regio-ni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
• svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
• svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati;
• svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente.
Qualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo è possibile per l’associazione sanare la pro-pria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentan-do il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2023, e pagando la sanzione di 250 euro.
Fonte: Fisco e Tasse