Il lavoro delle categorie protette è regolato dalla legge 68/99 ‘‘Norme per il diritto al lavoro
dei disabili’’. Con tale legge si mira a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa
delle persone disabili all’interno del mondo del lavoro tramite il sostegno e il collocamento
mirato.
L’Art.1 di tale legge specifica chi sono le categorie protette:
– Persone affette da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e con handicap
intellettivo che provocano una riduzione della capacità lavorativa del 45 %;
– Persone invalide del lavoro con invalidità, constatata dall’INAIL, superiore al 33%;
– Persone sordomute
– Gli invalidi di guerra
A queste categorie poi si aggiungono altre categorie protette individuate dalla L. 68/99 art.
18 comma 2:
Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
figli e coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi (100%) per cause
di lavoro, servizio, guerra; profughi italiani rimpatriati (L.763/81); familiari orfani e
vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
IL COLLOCAMENTO MIRATO
Come già accennato, con questa legge è stato introdotto il collocamento mirato che
introduce degli strumenti tecnici e di supporto che tutelano i soggetti portatori di disabilità e
che permettono di inserirli nel posto di lavoro adatto.
Le persone appartenenti alle categorie protette possono rivolgersi ai CPI territoriali per
richiedere l’iscrizione e per poter usufruire dei servizi di collocamento mirato e alla relativa
lista.
In particolare, la lista di collocamento mirato è un elenco pubblico con i nominativi delle
persone appartenenti alle categorie protette che segue una precisa graduatoria; da tale
elenco vengono poi scelte le persone per le assunzioni obbligatorie.
LE AZIENDE E GLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE
In merito al collocamento mirato, le aziende con 15/35 dipendenti hanno l’obbligo di
assumere un lavoratore appartenente alla categoria protetta mentre le aziende con 36/50
dipendenti hanno l’obbligo di assumere due lavoratori.