Sempre più spesso viene richiesta agli ETS, dagli enti promotori di bandi progettuali o dagli enti pubblici per l’affidamento di servizi, una valutazione dell’impatto sociale (VIS) generato dalle attività, progetti e servizi erogati, al fine di verificarne gli effetti sociali per una migliore gestione del lavoro svolto. Possiamo definire quindi la VIS come una valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo prefissato, ed è finalizzata a mettere in evidenza:
• il valore aggiunto sociale generato;
• i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività;
• la sostenibilità dell’azione sociale.
La VIS si rivolge in particolare a:
• Finanziatori e donatori: valutano l’efficacia dell’intervento realizzato dall’ETS e decidono eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
• Beneficiari: ottengono un’informativa completa sui servizi/progetti a cui accedono;
• Lavoratori, collaboratori e soci: aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall’organizzazione in cui operano;
• Cittadini: acquisiscono informazioni sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
• Soggetti pubblici: valutano i benefici sociali prodotti dagli ETS sul territorio.
Le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla VIS (decreto 23 luglio 2019) lasciano libertà di scelta agli ETS che potranno scegliere la metodica più adatta valutare l’impatto sociale, come ad esempio la SROI (Social Return on Investment) o la EHD (Evaluating Human Development). Inoltre per gli ETS che hanno l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale, e anche per coloro che scelgono volontariamente di farlo, la VIS può essere inserita e integrata all’interno dello stesso.