Con la legge 108 del 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl Governance Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e semplificazioni (n. 77/2021) che contiene alcune misure per il non profit tra cui la conferma per lo spostamento della scadenza per l’approvazione degli statuti, il via libera al regime fiscale per il prestito sociale, il superbonus per le Onlus e le misure a sostegno delle persone con delle disabilità.
Proroga del termine per le modifiche agli statuti
Confermata la proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente al 31 maggio 2021) del termine entro il quale gli enti del Terzo settore (ETS) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore con l’art. 66.
Novità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se imprese sociali
Introdotte alcune modifiche relative alla disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4, comma 3 dlgs n. 117/2017) e integrano la relativa disciplina in materia di impresa sociale (art. 3 dlgs n. 112/2017). Le modifiche sono contenute rispettivamente ai commi 01 e 1-bis dell’art. 66 del dl 77/2021, inseriti in sede di conversione.
L’intervento legislativo è attuato anzitutto modificando l’art. 4, comma 3 dlgs n. 117/2017.
In particolare, è estesa agli enti religiosi civilmente riconosciuti l’applicazione della disciplina recata dal codice del Terzo settore, oltre che per il ramo dedicato allo svolgimento delle attività d’interesse generale (art. 5 dlgs n. 117/2017), anche per la parte di realizzazione delle eventuali attività diverse (art. 6 dlgs n. 117/2017).
È inoltre previsto che i beni che compongono il patrimonio destinato del ramo ETS dell’ente religioso sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato.
Anche per il ramo impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti, i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato (art. 1, comma 3 dlgs n. 112 del 2017).
Computo degli associati nelle organizzazioni di volontariato
Tra le novità, la disposizione in materia di ammissione, come associati alle organizzazioni di volontariato, dei gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, prevedendo l’esclusione di tali gruppi dal computo della quota percentuale del 50 per cento che, ai sensi dell’art. 32, comma 4 dlgs n. 117/2017, si applica nel caso in cui gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato prevedano l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o di enti senza scopo di lucro (comma 02 dell’art. 66, inserito in sede di conversione).
Operativo il regime fiscale del prestito sociale
Per applicare il prestito sociale (comma 1 art. 78 dlgs 117/2017) non servirà più attendere il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sul regime fiscale previsto dal comma 3 dell’art. 78 del dlgs 117/2017, abrogato proprio dalla conversione del dl Governance (comma 10 dell’art. 66-bis). Il prestito sarà operativo dopo l’avvio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Interventi in materia di disabilità
Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 3 legge n. 186/200), con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Pnrr, è prorogata fino al completamento del Pnrr, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al dpcm 25 ottobre 2018 (art. 4-bis, introdotto in sede di conversione).
Integrata anche la disciplina in materia di “Carta europea della disabilità in Italia” circoscrivendo l’ambito delle informazioni relative al soggetto titolare della Carta e accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima (comma 2, art. 66).
Si prevede anzitutto che l’Inps consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità l’accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell’interessato, alle informazioni – strettamente necessarie per le finalità in oggetto – contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità, previsti da ogni normativa.
Il riferimento ai suddetti soggetti erogatori concerne esclusivamente le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità.
L’accesso in oggetto è temporaneo e limitato al disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.
È demandato all’Inps di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili – necessarie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predette informazioni – nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.
Superbonus: le novità per gli enti non profit
Il dl Rilancio (art. 119 dl n. 34/2020) ha introdotto il superbonus, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, anche per gli enti non profit. La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La conversione in legge del dl 77/2021 inserisce il comma 10-bis all’art. 119 citato estendendo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari (art. 33, comma 1, lettera b).
La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore (1 giugno 2021) del dl n. 77/2021.
Si ricorda che le categorie catastali richiamate si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).
(FONTE: CSVNET, RIDOTTO PERMOTIVI DI SPAZIO)