Il Tema del green pass può avere importanti riflessi anche sulle attività organizzate da enti del terzo settore sia per le persone che partecipano sia per i volontari che organizzano l’attività. Con questa scheda si vogliono esaminare gli aspetti principali relativi al green pass e a suoi usi ad oggi.
Le regioni e le province autonome possono estendere ulteriormente le attività perle quali sia richiesto il green pass.

Che cos’è il green pass
Il Green pass o Certificazione verde COVID-19 è un documento che attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al tampone o di essere guariti dal COVID-19.
La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
aver completato il ciclo vaccinale;
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il green pass si scarica da una piattaforma nazionale del Ministero della Salute in proprio o attraverso le farmacie o il medico di famiglia.

Quanto dura il green pass
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

Vaccinazione:
per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Tampone negativo
la Certificazione viene generata in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Guarigione
la Certificazione viene generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Per quali attività serve il Green pass
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”, poter permanere nelle sale d’aspetto di strutture ospedaliere e pronto soccorso in qualità di accompagnatori.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi indicati indipendentemente dal colore della zona.

Chi non deve presentare il green pass
Non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I volontari impegnati in attività per le quali serve il green pass per partecipare devono avere il green pass per svolgere le loro attività di volontariato?
Ad oggi non è previsto nessun obbligo espresso, così come non ci sono obblighi per i lavoratori salvo che per chi opera in ambiente sanitario.
È prudente richiedere che i volontari siano in possesso del green pass.

Chi controlla i green pass per le attività che lo richiedono?
I soggetti che possono controllare il green pass ad oggi sono:
I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’apposito elenco tenuto dalle prefetture.
I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I volontari possono rientrare nell’ipotesi di cui al punto 4 come detentori di luoghi o locali in cui si svolgono attività che richiedono il possesso del green pass.
Il controllo delle certificazioni può essere effettuato anche tramite una app gratuita denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
È previsto inoltre che, a richiesta del verificatore, l’intestatario della certificazione verde dimostri la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Spettacoli e manifestazioni sportive quante persone e come
Gli spettacoli e le manifestazioni sportive sono svolti unicamente:
con posti a sedere preassegnati
con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori sia con il personale
con ingresso riservato unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
La capienza consentita per gli spettacoli:
in zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso, fino a un massimo di 5.000 persone all’aperto e 2.500 al chiuso;
in zona gialla, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di apposite linee guida adottate.
La capienza consentita per eventi sportivi:
in zona bianca non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
in zona gialla + non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Violazioni e sanzioni
In caso di mancato controllo dei green pass o di violazione delle norme sul green pass può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico sia dell’esercente sia dell’utente e qualora la violazione sia ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l’attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.
L’obbligatorietà del green lasciapassare per determinate attività può implicare la necessità di modificare i protocolli anti covid adottati dalle associazioni.

(Laura Solieri, CSV di Modena, 5 Agosto 2021)

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