Nella serata del 26 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale riguardante l’individuazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle cosiddette attività diverse.
L’art. 6 del Codice del Terzo Settore, contrariamente a quanto era previsto per le Onlus, consente agli ETS di svolgere attività “diverse” rispetto a quelle di interesse generale, purchéle stesse risultino strumentali e secondarie.
Ai sensi del decreto, si considerano secondarie se i relativi ricavi, alternativamente, non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente, ovvero al 66% dei costi totali dell’ente, includendo anche i cosiddetti costi figurativi, come ad esempio, la valorizzazione oraria degli apporti dei volontari.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-26&atto.codiceRedazionale=21G00115&elenco30giorni=false