L’art. 55 del Codice del Terzo settore pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice. Pertanto, il modello configurato dall’art. 55 del Codice del Terzo settore non si basa sulla corresponsione di corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione, come avviene nell’ambito delle procedure d’appalto, ma sulla convergenza di obiettivi ai fini della programmazione e della progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva.
La sentenza della Corte Costituzionale 23.06.2020, n. 123 ha individuato il fondamento normativo del rapporto tra enti ETS e Pubblica Amministrazione nello stesso art. 118 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha inoltre fornito una precisa definizione del modello di relazioni configurato all’art. 55 del Codice, individuandone il fondamento non sull’idea di corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per rispondere alle molteplici esigenze diffuse sul territorio. L’art. 55 del Codice del Terzo settore ha individuato un nuovo modello di amministrazione condivisa che si configura come un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra gli enti pubblici ed il privato, non fondato semplicemente su una relazione di dare-avere.
(Cfr. Decreto Ministero del lavoro del 31.03.2021)