I termini per il deposito del bilancio sociale di cui all’art. 48, c. 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4.07.2019, sono pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali. Con riferimento alla tempistica di deposito, il paragrafo 7 delle linee guida stabilisce, con riferimento alle imprese sociali, che in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel D. Lgs. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell’art. 1, comma 5, di quest’ultimo, la medesima scadenza applicabile in via generale agli enti del Terzo settore, individuata nella data del 30.06 di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente. Le imprese sociali possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30.06, entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale. Nulla osta ad un deposito effettuato prima del 30.06, potranno entro la stessa data adempiere anche al deposito del bilancio sociale.
(Ministero del Lavoro, nota del 24.06.2021, n. 8452)

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien