Il Ministero del Lavoro (nota 26.05.2021, n. 7073) ha chiarito che, ai sensi della previsione di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, come modificato dal recente D.L. 183/2020, convertito dalla L. 21/2021 e, in particolare, per il combinato disposto dei commi 1 e 8-bis, stata disposta per varie tipologie di soggetti, tra i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, la possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea per l’ approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie. La previsione dell’art. 106, c. 2, consente alle società, oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio, anche la possibilità che le assemblee si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
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