Prima di iscriversi al nuovo registro unico (RUNTS), gli enti che sono in possesso di un patrimonio immobiliare sono chiamati a verificare se, tenendo conto dei vincoli imposti dal codice del Terzo settore (CTS), con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente o di perdita della qualifica, convenga mantenere il proprio patrimonio in capo all’ente che sta per assumere la qualifica di ETS, oppure se separare il patrimonio dalle attività.
Da un punto di vista civilistico (societario), infatti, ad un primo ente si potrebbe affidare lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS) e di quelle diverse (art. 6), dotandolo del patrimonio minimo occorrente o di un piccolo capitale sociale in caso di impresa sociale. Mentre l’intero patrimonio verrebbe gestito da una diversa realtà non iscritta al RUNTS, che concederebbe poi gli immobili all’ETS per le sue attività, decidendo di volta in volta se con comodato gratuito o in locazione.
È bene tenere presente che l’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la personalità giuridica che, in caso di fallimento, solleva chi gestisce l’ente dal doverne rispondere con il proprio personale patrimonio, a condizione di dotare l’ente di un capitale sociale (in denaro o con dei beni posseduti (attrezzature, ad esempio) del valore non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
Agli enti religiosi (inclusi gli enti ecclesiastici) privi di un ramo ONLUS ma che gestiscono una o più attività elencate nell’art. 5 del codice, la possibilità di iscriversi con un ramo di Terzo settore al nuovo registro unico consente di acquisire la qualifica di ente non profit e di mantenere l’attuale, conveniente regime fiscale. In questo caso occorre adottare un regolamento del ramo e individuare i beni da destinare, quale patrimonio, a tale realtà. Gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica devono tenere conto che il regolamento di cui si parla è un atto di natura canonica tutelato dal concordato, ma che deve anche adeguarsi al codice del Terzo settore.
Mentre, per gli enti religiosi provvisti di un ramo ONLUS, l’operatività del RUNTS non rende urgente l’iscrizione a tale registro (che farebbe perdere le agevolazioni previste dal D. Lgs. 460/1997), ma occorre avviare una riflessione attenta sulle diverse possibili modalità di transitare dal regime Onlus a quello della riforma.
In buona sostanza, l’ente ecclesiastico deve chiedersi, senza rimandare troppo questa riflessione, se entrare nel mondo del Terzo settore o dell’impresa sociale e con quali delle sue attività, o continuare ad operare ai sensi della normativa civile, ovvero se costituire un ramo del Terzo settore o un ente civile controllato dall’ente ecclesiastico.