Per quanto riguarda l’IVA, Le ONLUS non beneficeranno di alcun regime di favore Ma, a motivo delle finalità di solidarietà sociale che caratterizzano alcune attività (cfr l’art. 10, c. 1, nn. 15, 19, 20 e 27-ter del D.P.R. 633/1972) sono previste delle esenzioni per attività quali, per es., il trasporto di malati o feriti effettuato con veicoli ad hoc, le prestazioni di ricovero, cura e sociosanitarie.
Le raccolte pubbliche di fondi occasionali, poi, risulteranno escluse dal campo IVA.
Con la riforma del Terzo settore, sempre ai fini Iva, non si parlerà più di ONLUS, ma di enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, c. 5 del codice e l’esenzione dipenderà dalla qualificazione del singolo ente, dalla natura commerciale o meno delle attività e dalle modalità di svolgimento, commerciali o meno, delle attività.