L’art. 14 D.M. 15.09.2020 prevede che “alla domanda di iscrizione al RUNTS dell’ente religioso civilmente riconosciuto, deve essere allegato l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L’atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia”.
Ne consegue che, se chi presenta l’istanza di che trattasi non chiede tale autorizzazione o nel caso in cui la stessa gli viene negata, l’atto del riconoscimento del ramo è da ritenersi invalido.
L’autorità competente autorizzata a rilasciare detta autorizzazione è l’Ordinario diocesano, cioè il vescovo, se a volere costituire il ramo è una parrocchia o altro ente che, in diocesi, è soggetto al vescovo, ovvero il Superiore religioso, qualora il ramo faccia riferimento a un istituto di vita consacrata.