Tra le disposizioni di principale interesse per le cooperative, si segnala l’articolo 3, comma 6, del provvedimento in esame, contenente la proroga delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.
Nella formulazione originaria, il decreto legge milleproroghe aveva esteso alle assemblee delle società, convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (e comunque non oltre il 31 marzo 2021) le norme e le procedure semplificate sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.P.A, S.R.L. e delle società cooperative, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020.
A seguito, però, dell’approvazione di un emendamento elaborato e sostenuto dall’Alleanza delle cooperative italiane, diretto a modificare il comma 7, dell’articolo 106 del Cura Italia, si è estesa l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.P.A., S.R.L. e società cooperative, alle assemblee delle predette società tenute entro il 31 luglio 2021.
Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 LUGLIO 2021, anche se non previste nello statuto.
Si ricorda, che il comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, consente il ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
– il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
– l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.
A tali strumenti, diretti a diminuire il rischio contagi per effetto della presenza fisica in assemblea, si
aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).
Il comma 6, dell’articolo 106, infatti, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF.
Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la
possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.
Il termine per il conferimento della delega, come noto, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Infine, oltre a prorogare l’efficacia della disciplina contenuta nel sopra citato articolo 106, il nuovo articolo 3, al comma 6, in commento, introduce anche due modifiche al comma 1 dello stesso articolo 106, prevedendo la posticipazione del termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.P.A., S.R.L. e delle società cooperative deve essere convocata, vale a dire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, anche per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, le predette società (comprese le cooperative) possono convocare la relativa assemblea entro il 31 luglio 20211.
(Fonte: Servizio Legislativo – Legale – Fiscale di Confcooperative, Legge 26 febbraio 2021, n. 21, art. 3, comma 6, GU n. 51 del 1/03/2021)

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