DOMANDA
La nostra Associazione è una APS già iscritta alla all’Albo Regionale. Stiamo modificando lo statuto per adeguarlo alla nuova normativa. Chiediamo conferma che per questa fattispecie non sarà applicata l’imposta di registrazione, ma sarà necessario solo applicare una marca da bollo di € 16 ogni 100 righe e che sia sufficiente l’approvazione del nuovo testo di statuto dall’assemblea ordinaria. (Domanda posta da una associazione di promozione sociale)
RISPOSTA
In merito ai costi di registrazione vi informiamo che non dovrete sostenere alcun costo (esente sia da imposta di registro che da bollo) ai sensi dell’art. 82 e 101 del Codice del Terzo settore, Dlgs. 117/2017: cfr https://csvpadova.org/terzo-settore-riforma-informazioni/
Imposta di bollo e di registro (art.14. 3): agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
15.1. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.
Leggi l ‘articolo 82 (14.1) del Decreto.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Fino a quando il Registro unico non sarà operativo e non sarà quindi possibile iscriversi, gli enti del Terzo settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti.
Il Codice prevede un termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Leggi anche l’art. 101 del Decreto.
(Alessia Stimamiglio, referente area consulenza CSV Padova)
Restando in tema di adeguamento degli statuti, al fine di ridurre i costi dell’operazione, torna assai utile prendere atto che, rispondendo a una precisa interpellanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la sua nota del 22 ottobre 2020 ha reso noto che gli ETS, anche se costituiti con atto pubblico, per procedere alla modifica dei propri statuti (e non solo per gli adeguamenti dovuti in vista della iscrizione al RUNTS) possono procedere attraverso una scrittura privata, da registrare naturalmente all’Agenzia delle Entrate.
L’atto pubblico resta invece necessario per le tipologie societarie che, pur essendo senza fine di lucro, assumono la forma di impresa.