Un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede di conversione in legge del DL 7 ottobre 2020, n.125, rinvia il termine, finora previsto al31 ottobre 2020, al 31 marzo 2021.
In particolare, il Codice del terzo settore (D. Lgs 117/2017) all’art. 101, comma 2, prevede che ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale possono «modificare i loro statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».
Il rinvio dei termini si applica anche alle imprese sociali (cooperative, s.r.l., s.p.a,) ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D. Lgs.
La semplificazione che ne scaturisce è di grande rilievo perché interviene in deroga alle disposizioni statutarie e a quelle del codice civile che, al comma 2° dell’art. 21, richiede un quorum di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Adesso invece si può procedere deliberando le modifiche con la presenza di solo la metà degli associati, a maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

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