Nel titolo VIII del D.M. Lavoro n. 106/2020 sono individuate le modalità di popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attraverso la trasmigrazione dei dati contenuti nei registri regionali di ODV e APS e nel registro dell’anagrafe ONLUS a cura dell’Agenzia delle Entrate, su comunicazione da delle Regioni e delle Province autonome.
L’Ufficio regionale o provinciale RUNTS competente per territorio a seconda di dove l’ente ha sede legale verifica entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, chiedendo direttamente integrazioni all’ente qualora manchi qualcosa, tramite PEC o e-mail. Se la verifica dei requisiti è positiva, l’ufficio iscrive l’ente nella sezione corrispondente, dandogli notizia dell’avvenuta iscrizione. In caso di irregolarità, l’ufficio ne dà comunicazione all’ente assegnandogli un tempo di dieci giorni per presentare delle controdeduzioni o per sanare le singole irregolarità.
La trasmigrazione degli iscritti all’anagrafe delle ONLUS funziona in maniera diversa: l’Agenzia delle Entrate comunica al RUNTS codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del legale rappresentante e pubblica l’elenco degli enti, che diviene consultabile.
Saranno poi gli enti presenti nell’elenco che, entro il 31.03 del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (ex art. 101 D.Lgs. 117/2017) che, se in possesso dei requisiti previsti per la sezione di destinazione e dopo avere adeguato lo statuto, dovranno presentare domanda di iscrizione, indicando la sezione del RUNTS nella quale intendono essere iscritti. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, gli enti iscritti all’anagrafe ONLUS avranno l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio.