La Regione Siciliana ha deciso di intervenire per sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese anche di servizi (cooperative e imprese sociali, per esempio) colpito dall’emergenza COVID-19 con un contributo a fondo perduto che renda loro disponibile la liquidità necessaria per restare sul mercato in un momento in cui il fatturato è ridotto.

L’agevolazione massima possibile è di un massimo di 35.000,00 euro e viene concessa attraverso un bando che prevede una procedura semplificata su piattaforma informatica. Attivata l’identità digitale (SPID), si compila la domanda sulla piattaforma Siciliapei e la si invia, chiedendo l’erogazione del bonus. Necessario, ovviamente, sentire il proprio consulente.

Lo stanziamento è di ben 125 milioni di euro che provengono dal PO Fers Sicilia 2014-2020, Azione 11.2.1. Il contributo è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto.
Maggiori informazioni sulla piattaforma Siciliapei: https://siciliapei.regione.sicilia.it

Riferimenti: legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 16, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 28 del 14 maggio 2020, parte prima.

Sette le sezioni previste: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali,  società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore, e reti associative.

Gli enti associativi, prima di iscriversi in una delle sezioni, devono prestare attenzione ad alcune condizioni particolari.

ODV e APS, in particolare, iscrivendosi godranno di particolari vantaggi fiscali (la decommercializzione di diverse attività e un regime assai vantaggioso di determinazione del reddito commerciale forfettario), ma va tenuto presente che le ODV dovranno  poi avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. APS e ODV
potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento o nei limiti necessari per specializzare l’attività svolta e, in ogni caso, il numero dei lavoratori da impiegare nelle attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari impegnati nelle stesse.

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