Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalità attraverso cui i comitati possono registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare n.5 del 26 marzo 2025 illustra questi aspetti, facendo anche luce su alcuni dettagli essenziali che regolano il rapporto tra i comitati e Terzo Settore.
Nello specifico, viene sottolineato che tramite l’iscrizione al RUNTS, anche i comitati di natura non giuridica possono diventare ufficialmente enti del terzo settore. Visto che il comitato (come descritto negli articoli 39-42 del codice civile) è un soggetto giuridico a sé stante, rientra nella vasta categoria dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore. Questa legge permette anche ad “altri enti privati diversi dalle società” che non hanno scopo di lucro di diventare Enti del Terzo Settore (ETS).
Bisogna prestare attenzione al fatto che i comitati possono registrarsi al RUNTS nella categoria g (“altri enti del Terzo Settore”). Invece, le altre sezioni del registro sono destinate a strutture giuridiche diverse dal comitato. Tra queste: le Odv, le Aps e le reti associative devono costituirsi come associazioni; gli enti filantropici, invece, devono avere la forma di associazione riconosciuta; infine, la società di mutuo soccorso presenta una forma giuridica diversa da quella del comitato.
Una potenziale complicazione emerge dalla lettura dell’art. 22, il quale descrive la procedura con cui gli ETS possono ottenere la personalità giuridica, citando esplicitamente solo associazioni e fondazioni. Tuttavia, il Ministero ha chiarito che l’art. 22 è applicabile anche ai comitati, basandosi su un’interpretazione coordinata degli articoli 4 e 22 del Codice del Terzo Settore e dei principi stabiliti dalla Legge delega del 2016. Non si può negare la possibilità di ottenere la personalità giuridica a due tipi di comitati: quelli che sono già registrati al RUNTS e seguono la procedura prevista dall’articolo 22 per diventare persone giuridiche e quelli che vogliono registrarsi al RUNTS e ottenere la personalità giuridica proprio grazie a questa registrazione.
Per essere riconosciuti come personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, i comitati devono considerare un patrimonio minimo di 30.000, ovvero la stessa cifra richiesta per le fondazioni del Terzo Settore.
Infine, secondo l’art. 42 del codice civile, un comitato può decidere a chi dare i suoi soldi in alcune situazioni specifiche, come quando non riesce a raggiungere il suo scopo, lo scopo non esiste più o avanzano dei fondi. Tuttavia, se il comitato non ha scritto all’inizio come gestire questi casi, sarà l’ufficio del RUNTS a occuparsene.
Fonte: Cantiere Terzo Settore