Una recente nota del Ministero del Lavoro (nota n. 15849 del 19/11/2024) chiarisce i requisiti per il patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore (ETS) al fine di ottenere la personalità giuridica collegata all’iscrizione al Runts. In particolare, la nota si concentra sulla possibilità di costituire tale patrimonio con beni immateriali (intangible assets) quali per esempio il diritto di proprietà intellettuale su progetti formativi.

La risposta del Ministero al quesito posto dalla Regione Campania è negativa: non è possibile infatti costituire il patrimonio minimo di un ETS esclusivamente o prevalentemente con prestazioni di opere o servizi, né con crediti.

Le motivazioni che concorrono a questa scelta sono diverse. Prima di tutto è proprio il legislatore che all’art. 22 co. 4 del Codice del Terzo Settore esclude esplicitamente questa possibilità, (in virtù del fatto che gli ETS non hanno scopo di lucro e perseguono il bene comune e quindi richiedono maggiori tutele. Il notaio inoltre ha l’obbligo di verificare la sussistenza di tutti i requisiti prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o l’istanza per ottenere personalità giuridica di un Ente già iscritto.

In sostanza, l’interpretazione restrittiva della normativa esclude la possibilità di utilizzare beni immateriali come unico o principale componente del patrimonio minimo di un ETS.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien