Per quanto di interesse per il Terzo settore e le organizzazioni non profit in generale, il decreto legge reca alcune disposizioni (artt. 1-5) in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale e altre in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità (artt. 6-9), oltre a previsioni concernenti, più in generale, l’avvio dell’a.s. 2024/2025 e in materia di Università e ricerca. L’art. 1 incide sui limiti alla rielezione dei Presidenti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate. Questo aspetto è stato oggetto già di precedenti interventi normativi. Sinteticamente, un limite assoluto di tre mandati era stato già fissato dalla legge n. 8/2018 e successivamente modificato dal dl. n. 75/2023 che disponeva che, al superamento del terzo mandato consecutivo, un quarto mandato (per i Presidenti ma finora anche per gli altri membri degli organi direttivi) fosse possibile solo con l’ottenimento dei due terzi dei voti validamente espressi. Viene limitato tale vincolo dei tre mandati ai soli presidenti, mentre i consiglieri e gli altri membri degli organi direttivi risultano liberamente rileggibili. Per i presidenti resta comunque la possibilità di andare oltre al terzo mandato consecutivo ottenendo i due terzi dei voti validamente espressi. Vincoli e procedure che si applicano anche ai presidenti delle strutture regionali, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni paralimpiche. Viene istituita la “Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, costituita da un presidente e sei componenti tra cui il Presidente INPS e il Direttore della Agenzia delle Entrate. La nuova norma incide significativamente su alcuni aspetti qualificanti del lavoro sportivo, introducendo nel corpo normativo del dlgs n. 36/2021 alcune novità. La prima novità riguarda l’impegno nel mondo sportivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali vige un generale divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Sono esentate dall’obbligo preventivo di tale autorizzazione, oltre ai dipendenti pubblici part time, alcune specifiche prestazioni. In base al dl n. 71/2024, i dipendenti pubblici che vogliano impegnarsi anche in un lavoro sportivo (a condizione che ricevano un compenso non superiore a 5.000 euro all’anno) sono esentati dall’obbligo di richiedere la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e basterà loro una mera comunicazione preventiva. Devono poi comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, il complesso dei compensi percepiti nell’anno precedente così che la propria amministrazione possa verificare il non superamento della soglia. È poi abrogato quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. a) Dpr n. 917/1986 relativamente all’assimilazione ai redditi da lavoro autonomo dei lavori diversi da lavoro autonomo o di co.co.co. Di particolare interesse è soprattutto il rinnovato quadro normativo che incide sui profili economici dei volontari di cui al comma 3 dell’art. 3. Il dl n. 71 interviene anche potenziando i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anche in forza di titoli conseguiti all’estero, e prevedendo, tra l’altro, la possibilità che, valutato l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili possa essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
Fonte: Cantiere Terzo Settore