Si chiarisce quali sono gli enti che possono accedere alla riduzione all’imposta sui redditi delle società e interviene sullo sconto sulle imposte relativo agli utili percepiti. Le due agevolazioni sono cumulabili. L’Agenzia delle entrate si è espressa sulla riduzione dell’Ires e la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali con la circolare n. 35 del 28 dicembre 2023.Per quanto concerne la riduzione del 50% dell’Ires, si tratta del regime agevolato definito dall’art. 6 del dpr 601/1973 diretto esclusivamente ad enti titolari di personalità giuridica che si qualifichino come: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione tra cui si annoverano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, destinatari dell’agevolazione per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”; c- bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:
- si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale.
- i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto che devono avvenire prevalentemente a titolo gratuito.
- le attività diverse – in relazione alle quali si applica la riduzione dell’imposta – devono essere strumentali all’attività istituzionale agevolabile, in modo che la prima non avrebbe ragione di esistere senza la seconda, ovvero «che l’attività medesima sia “coerente” con il fine perseguito e non sia indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine» (cfr., ex multis: Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021; n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 ottobre 2013).
In merito invece alla detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali si rinvia all’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dei quali “44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.Inoltre, la fruizione della detassazione comporta l’obbligo in capo all’ente di destinare il risparmio d’imposta conseguito nel periodo di imposta (pari alle imposte non pagate sulla metà degli utili percepiti), al finanziamento delle attività di interesse generale nei settori indicati, accantonando l’eventuale importo “non ancora erogato” nell’anno in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente, circostanza che deve risultare da apposita delibera dell’organo competente. Dette erogazioni non danno diritto alle altre agevolazioni quali ad esempio, quella di cui all’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 o quella di cui all’articolo articolo 83, comma 2, del codice del Terzo settore.
Fonte: Cantiere Terzo Settore