Il Fondo di garanzia Pmi, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle Pmi. La conversione del dl “Anticipi” introduce l’accesso al Fondo di garanzia Pmi anche per gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e quelli iscritti al repertorio economico amministrativo (Rea) presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla citata Parte IX delle DO (art. 15-bis).Inoltre, gli Ets non iscritti al Rea e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del fondo qualora essa sia rilasciata interamente a valere su una Sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle finanze.Alle risorse apportate dall’amministrazione promotrice per sostenere l’operatività di questa Sezione speciale possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini da effettuarsi secondo le modalità definite con un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.Per tutti questi soggetti la garanzia può essere concessa nei limiti del 5% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo. È inoltre istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle Imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato,da un rappresentante delle associazioni rappresentative delle imprese del settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della cooperazione edel Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi.Questa disposizione, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile fissato dalla legge di bilancio, è in vigore secondo le modalità specificate nel testo normativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Fonte: Cantiere Terzo Settore