Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 è divenuta operativa la procedura con cui comunicare il “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente. Tale adempimento discende dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (cosiddetto “decreto antiriciclaggio”), il quale ha come obiettivo fondamentale quello di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 ha dettato disposizioni per la comunicazione dei dati da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust ed istituti giuridici affini, stabilendo che la comunicazione del titolare effettivo debba avvenire entro 60 giorni dall’avvio dell’operatività della procedura: il termine scade il prossimo 11 dicembre 2023.

La normativa menzionata si applica alle persone giuridiche private iscritte nei registri (regionali o prefettizi) di cui al dpr 361 del 2000, e quindi a fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica. Ci si chiede se vi siano soggetti anche gli enti del Terzo settore (Ets) che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del codice del Terzo settore , tramite l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore . Gli Ets non sono menzionati dal decreto antiriciclaggio (il motivo è che esso è antecedente alla riforma del Terzo settore) e nei confronti degli stessi è comunque possibile consultare presso il Runts i dati del legale rappresentante e degli altri titolari di cariche sociali. Analogo dubbio si ha anche per gli enti che avevano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del dpr 361 del 2000 prima della iscrizione al Runts, ora sospesa poiché attivato il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art 22 del codice del Terzo settore. Discorso analogo può essere fatto anche per le associazioni sportive dilettantistiche  le quali, secondo il decreto legislativo 39 del 2021, acquistano la personalità giuridica tramite l’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Se per gli enti di tipo societario il titolare effettivo può essere facilmente individuato nel soggetto che detiene il controllo dell’ente, per le organizzazioni non lucrative tale concetto è molto più sfumato e di non facile declinazione.

Il decreto antiriciclaggio ha stabilito infatti che per le associazioni riconosciute e le fondazioni siano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.

La comunicazione del titolare effettivo si presenta in modo telematico al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, il quale è stato implementato con il registro dei titolari effettivi.

Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di: spid o carta d’identità elettronica, firma digitale, posta elettronica certificata (PEC) dell’ente.

È possibile inviare l’istanza personalmente: per farlo occorre accedere a “DIRE”, lo strumento del registro imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione unica.

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien