Come noto, l’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive istituita col decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni. La norma nazionale individua i soggetti a cui si applica, disciplina la determinazione della base imponibile e fissa il valore percentuale della imposta. Le Regioni hanno la facoltà di incrementare, diminuire, esentare particolari categorie di soggetti. Negli anni il dlgs 446/97 è stato modificato, in particolare sono state introdotte norme a livello nazionale di alleggerimento dell’imposta intervenendo sulla modalità di calcolo, ciò ha portato a vedere le imprese godere di una importante agevolazione. Questo abbassa di molto la base imponibile e l’importo dell’Irap da pagare è divenuto, rispetto alla norma originaria, molto contenuto. Tale agevolazione non è però prevista per gli enti non commerciali in relazione all’attività non commerciale svolta e, fra essi, gli enti del Terzo settore: pertanto essi sono assoggettati all’Irap in misura ben maggior di quanto previsto per le imprese. Negli anni molte regioni hanno previsto delle riduzioni o esenzioni per le Onlus, in alcuni casi prevedendo esplicitamente anche specifiche agevolazioni per le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale. Con l’entrata in vigore del codice del Terzo Settore e, in particolare, con l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore nel novembre 2021 il quadro normativo è mutato. Con l’iscrizione al Runts un’associazione precedentemente iscritta al registro Onlus ne viene cancellata e perde quindi tale qualifica. Inoltre vanno tenuti in considerazione gli enti che si sono iscritti ex novo al Runts. Il rischio è che enti che sinora avevano goduto delle agevolazioni in quanto Onlus, con il passaggio al Runts – continuando a fare le cose che facevano prima – ora non se le vedano più riconosciute. Idem per gli enti iscritti ex novo al Runts.
Gli enti in precedenza non iscritti in nessun registro o gli enti di nuova istituzione che si iscrivono al Runts non godono dell’agevolazione; inoltre, una volta che sarà giunta l’autorizzazione dalla Commissione europea, e quindi saranno entrate in vigore le disposizioni del titolo X del dlgs 117/2017, o la Regione provvede a emanare una nuova legge o termineranno le agevolazioni per tutti.
L’auspicio è che, a livello nazionale, si intervenga quanto prima almeno estendendo anche agli enti non commerciali le agevolazioni previste da anni per le imprese; a livello locale, che le Regioni adottino provvedimenti simili a quelli delle Regioni sopra citate estendo agli Ets quanto previsto per le Onlus, ricordando che quest’ultima qualifica cesserà di esistere con l’’entrata in vigore del titolo X del dlgs 117/2017.
Fonte: Cantiere Terzo Settore