Nelle Categorie Protette rientrano tutti gli individui con disabilità, patologie gravi e altre forme di
invalidità psico-fisiche. Per proteggere da forme discriminatorie sul lavoro queste persone, esistono
specifiche tutele di legge per le Categorie Protette sancite dalla Costituzione Italiana. La legge
68/1999 ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Dunque vi è
una tutela nei confronti delle categorie svantaggiate di lavoratori, ovvero le categorie protette, per
agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.
Fanno parte delle Categorie Protette:
• persone con invalidità civile superiore al 45%
• invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33%
• invalidi di guerra e civili di guerra
• persone non vedenti, con una vista pari o inferiore a un decimo
• persone sordomute
• vedove, orfani, profughi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Le commissioni dell’Asl si occupano della verifica dei requisiti per ottenere l’invalidità civile. Chi ha
realmente questi requisiti e non ha un lavoro, può iscriversi alle liste provinciali del collocamento
mirato presso i Centri per l’Impiego.
Un invalido civile può essere assunto:
• per chiamata nominativa, cioè in modo diretto
• per chiamata numerica, ovvero tramite le liste del Centro per l’impiego
Il collocamento mirato serve a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone che fanno
parte delle categorie svantaggiate. Inoltre aziende e collocamento mirato possono stabilire modalità
e tempi di inserimento delle persone iscritte alle liste. Aziende pubbliche e private devono, per legge,
impiegare un numero variabile di persone appartenenti alle Categorie Protette, a seconda di quanti
sono i dipendenti che lavorano presso l’impresa. Una volta assunto, il lavoratore appartenente alle
Categorie Protette ha un contratto di lavoro regolato dalle stesse norme che si applicano agli altri
lavoratori. Un lavoratore con disabilità ha inoltre diritto allo stesso trattamento economico degli altri
dipendenti e il dovere di svolgere lo stesso orario di lavoro, compresi straordinari o turni, ove la
condizione di disabilità lo permetta. Il contratto di lavoro può essere interrotto per giusta causa così
come per aggravamento delle condizioni di salute, qualora queste rendano problematico o
impossibile lo svolgimento delle mansioni lavorative.