Ogni associazione deve convocare l’assemblea una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, tale obbligo si applica in modo estensivo a tutte le associazioni, e quindi anche a quelle non riconosciute, ma più in generale a tutti gli enti non lucrativi.
Il bilancio di esercizio deve essere depositato al registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno e l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’unica eccezione è prevista per le Onlus che prevede il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Gli enti non lucrativi, ed in particolare le associazioni, che tengono una contabilità di tipo semplifica-to non sono obbligate a redigere un vero e proprio bilancio ma possono limitarsi ad un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite che l’ente ha fatto registrare nell’esercizio precedente.
Gli enti del Terzo settore devono invece redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi prede-finiti. Se un Ets ha fatto registrare nell’anno precedente una somma pari o superiore a quella men-zionata dovrà redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestiona-le e relazione di missione; se invece le entrate annuali sono state inferiori a 220.000 euro l’ente del Terzo settore potrà limitarsi a redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa.
Gli organi coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio di un ente associativo sono l’organo di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e l’assemblea.
Il collegio dei revisori o l’organo di controllo o di revisione controlla il progetto di bilancio predisposto dal consiglio direttivo dando parere positivo o negativo sul documento, sulla base del fatto che il bi-lancio sia conforme o meno ai documenti e alle scritture contabili. Tale operazione deve risultare dal verbale di tale organo. Il progetto di bilancio dovrà infine essere sottoposto all’assemblea ordinaria per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda le regole di convocazione dell’assemblea, si de-ve sempre seguire quanto scritto nello statuto. L’approvazione da parte dell’assemblea degli asso-ciati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.
Fonte: CSV.net