L’acquisto della personalità giuridica ha l’importante risultato pratico di eliminare la responsabilità illimitata di chi agisce in nome dell’ente nel caso in cui il patrimonio di questo non sia sufficiente a fare fronte ai debiti. Si è voluto incentivare il “passaggio” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e l’ottenimento della personalità giuridica tramite tale iscrizione, distinguendosi radicalmente dal procedimento previsto per gli enti che volessero acquisire tale personalità rimanendo fuori dal Terzo settore.
La disciplina per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore deriva dall’iscrizione dell’ente nel registro unico, a due condizioni: che lo statuto sia conforme alle regole inderogabili del Terzo settore e, inoltre, che l’ente sia dotato di un patrimonio minimo predeterminato dalla legge: 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. L’acquisto ed il mantenimento della personalità giuridica dell’ente nel Runts richiedono sempre l’intervento di un notaio che effettui la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge.
Il patrimonio necessario per conseguire la personalità giuridica può consistere in una somma liquida e disponibile, oppure essere costituito da beni diversi dal denaro; in questo secondo caso, il codice del Terzo settore richiede che il loro valore venga certificato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione. L’attestazione formale che il patrimonio dell’ente raggiunge il limite minimo previsto dalla legge spetta in via esclusiva al notaio ed essa deve risultare “dall’istanza o dalla documentazione ad essa allegata”: sarà quindi una scelta discrezionale del notaio far risultare tale attestazione dall’atto o, invece, da una apposita ed autonoma dichiarazione allegata all’istanza.
Laddove l’adeguamento statutario sia già stato previamente effettuato e, quindi, per ottenere la per-sonalità giuridica dall’iscrizione nel Runts sia necessaria la sola verifica notarile del patrimonio minimo, non sarà necessario convocare nuovamente l’assemblea. Sarà il rappresentante legale dell’ente a “depositare” formalmente presso il notaio l’adeguata documentazione economico-contabile precedentemente menzionata. La documentazione contabile può consistere nella relazio-ne del revisore legale oppure nella situazione patrimoniale redatta dall’organo di amministrazione, purché l’organo di controllo o un revisore legale ne attesti “la corretta compilazione”. Nel caso in cui l’ente decida di utilizzare, invece, la situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo, l’attestazione del revisore legale o dell’organo di controllo avrà ad oggetto solo la “corretta com-pilazione” della situazione patrimoniale, vale a dire la sua veridicità e correttezza rispetto alle scritture contabili dell’ente
Fonte: Notariato.it