Dell’apporto di personale volontario, gli enti del Terzo settore si sono sempre avvalsi, considerandolo come una importante opportunità e non un obbligo. Ma bisogna considerare che per le ODV e le APS tale apporto non costituisce una libera facoltà in quanto le stesse, per loro natura, sono enti a prevalente base volontaristica, mancando la quale non potrebbero nemmeno considerarsi ODV e APS. Il Decreto del Ministero dell’industria commercio e artigianato del 14.02.1992, aveva previsto la tenuta di un registro dei volontari con le pagine numerate e bollate da una autorità, la quale era tenuta anche a dichiarare il numero complessivo delle pagine del registro stesso.
Adesso, il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017, art. 17) richiama la presenza dei volontari contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo, la estende alla generalità degli ETS, ne dà una definizione e ne prevede l’iscrizione in un apposito registro da vidimare come detto sopra, qualora la loro presenza sia non occasionale.
Con la nota 28.05.2021, n. 7180, sciogliendo qualche dubbio che è stato sollevato, il Ministero ribadisce ora che il D.M. 14.02.1992 non è stato abrogato dal Codice.
In buona sostanza, l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari è tuttora previsto per tutti gli ETS, sia quelli (ODV e APS) che sono tenuti ad avvalersene, che gli altri che decidano di avvalersi del loro apporto nello svolgimento delle loro attività.