Il principio della democraticità riferito alle associazioni non riconosciute, già affermato nel Codice Civile, resta più valido che mai per tutti gli ETS anche ai sensi dei recenti interventi legislativi (legge delega n. 106/2016 e D. Lgs. 117/2017).
Ne derivano alcune conseguenze che è il caso di richiamare.
Il contratto associativo è un contratto aperto (la cosiddetta “porta aperta”), al quale possono prendere parte nuovi associati, senza che lo statuto (che pure può contenere le condizioni dell’ammissione degli associati) e gli accordi dei soci possano prevedere criteri di ammissione irragionevoli o meramente discrezionali o limitazioni del diritto di voto nei confronti di alcune categorie di soci.Si vedano gli artt. 4, lett. D, 21, 23 e 24c. 2 del Codice del Terzo Settore.
La deroga prevista dall’art. 24, c. 1 (che il diritto di voto debba essere riconosciuto soltanto a coloro che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati) non va intesa come deroga al diritto di voto, ma solo come riconoscimento temporale del diritto stesso.