L’Agenzia delle entrate intende evitare che il rimborso spese effettuato in occasione di trasferte sportive costituisca una forma indiretta di compenso per il collaboratore.
I rimborsi effettuati durante le trasferte in nome e per conto di un ente sportivo sono
considerati redditi diversi ed entro il limite massimo di 10.000 euro annui non concorrono a formare il reddito (art 67, c. 1, lett. m, D.P.R. 917/1986). Se vengono rimborsate unicamente le spese vive giustificate con apposita documentazione fiscalmente valida, gli importi relativi al vitto, all’alloggio, al viaggio e altre spese effettuate al di fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito e, diversamente dal primo caso, non fanno cumulo con eventuali compensi, indennità o premi per risultati sportivi. In caso di utilizzo dell’automezzo, possono essere prese a riferimento le tariffe ACI. Quanto detto, vale solo nel caso di attività sportive dilettantistiche e se si utilizzano mezzi di trasporto propri e non quelli forniti dall’ente.
Viene raccomandato che il Consiglio direttivo della società stabilisca con un proprio verbale i limiti massimi dei rimborsi.