Il 30 giugno per gli enti non profit, comprese le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è scaduto il termine, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici in denaro o in natura ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000,00 euro.
Il discorso si complica per le cooperative, che sono sia “società” che “onlus” di diritto perché la circolare ministeriale afferma la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società di persone. piuttosto che per quelle delle Onlus.
In caso di non ottemperanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000,00 euro) oltre l’obbligo di pubblicazione. Se ciò non avviene entro 90 giorni, è prevista la restituzione integrale di quanto ricevuto.
La legge di conversione del Decreto legge Riaperture è però intervenuta rinviando la decorrenza delle sanzioni di cui sopra al 1° gennaio 2022 (art. 11 sexiesdecies del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con la L. 17.06.2021, n. 87). Dunque, per il mancato adempimento, durante il 2021, non può essere disposta alcuna sanzione.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2019 precisa che il limite dei 10.000,00 euro è cumulativo e non riferito alla singola erogazione.
Si parla di contributi “effettivamente erogati”, quindi vanno conteggiate solo le somme che l’organizzazione ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state stanziate, ma non ancora incassate.
Non tutte le risorse ricevute dalle pubbliche amministrazioni rientrano nei 10.000,00 euro di cui si parla, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Non vanno conteggiati quindi gli apporti economici di natura commerciale (i corrispettivi a fronte dell’obbligo di effettuare una prestazione) e quelli ricevuti a titolo di risarcimento, mentre vi rientra quanto incassato a titolo di liberalità o in seguito alla presentazione di un progetto.
I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”, nei quali rientrano anche le risorse strumentali, come, ad esempio, il valore di un bene mobile o immobile ricevuto in comodato dalla pubblica amministrazione.
Importanti chiarimenti sul nostro tema sono stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (la n. 2 dell’11 gennaio 2019) che ha escluso il 5 per mille dall’obbligo di pubblicazione di cui parliamo, dal momento che si tratta di una misura che ha carattere generale (permanente) e per via del fatto che tali somme sono già soggette agli specifici obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020: I beneficiari del 5 X 1000 hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web quanto percepito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la rendicontazione dello stesso, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
Questi i dati da pubblicare: denominazione e codice fiscale dell’ente che ha ricevuto le erogazioni; denominazione delle pubbliche amministrazioni che le hanno erogate; ammontare percepito da ciascun ente pubblico, date di incasso e causale (il motivo per cui gli importi sono state erogati: contributi a fronte di un progetto presentato dall’ente, ovvero come “liberalità, ecc.).
Per la pubblicazione, è consentito l’utilizzo del proprio sito Internet e, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11.01.2019, agli enti non commerciali è anche permesso l’uso della propria pagina Facebook. Ai sensi dell’art 125-bis del D.L. 124/2017, i soggetti “non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza di quest’ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa possono assolvere l’obbligo di trasparenza in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio.
Le normative non stabiliscono quale debba essere la durata della pubblicazione. È consigliabile prevedere una sezione ad hoc (del sito, per esempio) e lasciarli pubblicati in maniera stabile, anno dopo anno.