1 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DELTERZO SETTORE OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
1.2 REGISTRO UNICO NAZIONALETERZO SETTORE (RUNTS) DECRETO MINISTERIALE n. 106/2020 • Il DM 106 del 2020 ha disciplinato le modalità di funzionamento e di gestione del RUNTS e le modalità di iscrizione allo stesso. • E’ un registro pubblico, accessibile in via telematica che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi) a cura degli amministratori. Assorbirà a regime i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le Regioni e Provincia autonoma.
1.3 REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS) • Sezioni: § Organizzazioni di volontariato § Associazioni di promozione sociale § Enti filantropici § Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali § Reti associative § Società di mutuo soccorso § Altri enti del Terzo settore • l’ente può iscriversi ad una sola di queste sezioni, eccetto per le reti associative
1.4 REGISTRO UNICO NAZIONALETERZO SETTORE (RUNTS) • L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal CTS (art. 7). • L’iscrizione può, per volontà dell’ente, avere anche effetto costitutivo della personalità giuridica. • Qualora invece l’ente fosse già in possesso del riconoscimento civile, l’iscrizione al RUNTS ha effetti sospensivi dell’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 361 del 2000.
1.5 INIZIALE POPOLAMENTO ODV e APS. Il competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri ODV e APS, ART 30
1.6 INIZIALE POPOLAMENTO ODV e APS, ART 31 Termine ex art. 30 decreto RUNTS. (previsto tra aprile e giugno 2021) Entro 90 gg Uffici Regioni comunicano telematicamente a RUNTS i dati in loro possesso relativi a ODV e APS iscritte nei rispettivi registri Entro 180 gg Ciascun Ufficio Regionale o Provinciale RUNTS verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di tali enti
1.7 INIZIALE POPOLAMENTO ODV e APS tre possibili scenari • Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente  ufficio competente RUNTS dispone iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. • Gli enti le cui informazioni o la documentazione risultano incomplete o mancanti figureranno su un elenco pubblicato sul portale RUNTS  dalla pubblicazione di tale elenco agli enti sono dati 60 gg per fornire le informazioni e i documenti richiesti. ! L’omessa trasmissione di tali documenti comporta la mancata iscrizione al RUNTS. • Se dalla verifica emergono motivi ostativi all’iscrizione, l’Ufficio competente RUNTS lo comunica all’ente assegnandogli 10 gg per formulare controdeduzioni o per esprimere la volontà di regolarizzare la situazione ₋ 60 gg per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione ART 31! Se l’ufficio competente RUNTS non si pronuncia entro i termini previsti l’ente deve essere comunque iscritto nella corrispondente sezione di ODV e APS.
1.8 INIZIALE POPOLAMENTO ENTI ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE ONLUS. ART 34. L’Agenzia delle entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relative agli iscritti nell’anagrafe ONLUS al giorno antecedente al termine ex art. 30. L’elenco di tali enti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito  dell’avvenuta pubblicazione viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Ciascun ente presente nell’elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE su disposizioni fiscali, domanda di iscrizione al RUNTS, allegando la copia dello statuto modificato secondo le indicazioni normative. ! Le ONLUS che intendono acquisire la qualifica di imprese sociali presentano la richiesta di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese! In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, le ONLUS hanno l’obbligo di devolvere gli incrementi patrimoniali realizzati nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di ONLUS entro 60 gg.
1.9 INIZIALE POPOLAMENTO ENTI ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE ONLUS. Entro 60 gg. L’Ufficio RUNTS verifica la regolarità formale della documentazione • Se documentazione corretta  dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione dallo stesso richiesta • Se informazioni o la documentazione risultano incomplete o mancanti  ente ha 60 gg per fornirle: ₋ se le fornisce  iscrizione a RUNTS ₋ se non le fornisce  mancata iscrizione a RUNTS e obbligo di devoluzione degli incrementi patrimoniali • Se dalla verifica emergono motivi ostativi all’iscrizione, l’Ufficio competente RUNTS lo comunica all’ente assegnandogli: ₋ 10 gg per formulare controdeduzioni o per regolarizzare la situazione ₋ 60 gg per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione! Gli enti che conseguono l’iscrizione al RUNTS sono cancellati dall’Anagrafe unica delle ONLUS, la quale rimarrà in vigore sino al 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione della Commissione UE in materia fiscale. ART 34.
1.10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE SUCCESSIVE AL TERMINE INDIVIDUATO PER L’OPERATIVITA’ DEL RUNTS. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all’art. 30 del decreto RUNTS, gli enti, che intendano conseguire l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, presentano la domanda di iscrizione all’ufficio competente. ART 38.
1.11 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
1.12 PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA. Per gli enti che intendono iscriversi al RUNTS e non richiedere contestualmente il riconoscimento della personalità giuridica è il rappresentante legale dell’ente a presentare domanda. • Se domanda corretta  entro 60 gg l’ufficio competente dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione • Se domanda incorretta o incompleta  entro 60 gg l’ufficio invita l’ente a completare a domanda o integrare la documentazione nel termine di 30 gg Entro 60 gg dal ricevimento della domanda corretta l’Ufficio può provvedere all’iscrizione o comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda! Se allo scadere dei termini procedimentali l’Ufficio non adotta un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si ritiene accolta. Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, sono tenuti anche all’iscrizione nel Registro delle imprese.
1.13 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA
1.14 PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA Associazioni e fondazioni possono ottenere la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell’iscrizione al RUNTS A tal fine è necessario l’intervento del notaio.
1.15 PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA Notaio  riceve l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione Entro 20 gg Provvede a depositare la documentazione, richiedendo l’iscrizione all’ufficio competente del RUNTS • se documentazione corretta  RUNTS entro 60 gg dispone l’iscrizione e il riconoscimento della personalità giuridica • se sussiste irregolarità nella domanda o nella documentazione  il notaio può entro 60 gg completare o rettificare la domanda • se è necessario integrare la documentazione  il notaio può integrare entro 30 gg la documentazione Se l’ufficio del RUNTS non provvede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda all’iscrizione dell’ente questa si intende accolta
1.16. IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE SONO GIA’ DOTATI DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
1.17. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE SONO GIA’ DOTATI DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA. Associazioni riconosciute e fondazioni possono ottenere l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS con conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei Registi delle persone giuridiche Notaio  dal ricevimento della richiesta di iscrizione da parte di un’associazione riconosciuta o fondazione Entro 20 gg Deposita gli atti e chiede l’iscrizione al RUNTS. (Fonte: UNEBA)

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