Per gli immobili posseduti e utilizzati da tutti gli enti senza fine di lucro, l’art. 82 del Codice del Terzo settore delinea una disciplina simile a quella già applicabile per ONLUS, ODV e APS.
Il Codice del Terzo Settore prevede l’esenzione ai fini IMU per gli immobili posseduti da Enti del Terzo Settore non commerciali destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, allo svolgimento di attività di interesse attività assistenziali, previdenziali, sanitarie: attività di ricerca scientifica, didattiche e ricettive, culturali, ricreative e sportive e altre ancora (cfr. L. 20.05.1985, n. 222, art. 16, c. 1, lett. A).
L’esenzione è comunque possibile solamente nel caso in cui ci sia coincidenza tra possessore e utilizzatore dell’immobile (cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione del 17.05.2017 n. 12301).
Se l’immobile è utilizzato, oltre che dal proprietario, anche da un secondo ente (anche se del Terzo settore) per attività commerciali, allora va scorporata la rendita catastale della quota esente da quella soggetta e versare l’IMU solo sulla rendita catastale destinata all’attività commerciale.
Tale disciplina è già applicabile dal 1.01.2018, ai sensi dell’art. 104, c. 1, del Codice del Terzo settore, alle APS, alle OdV e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.