I contributi ricevuti da una Pubblica Amministrazione determinano la natura delle attività di interesse generale svolta dagli enti senza scopo di lucro, la natura commerciale o meno degli stessi e la base imponibile ai fini IRES.
Posto che il combinato disposto dai commi da 2 a 5 bis, art. 79 CTS non risulta per nulla chiaro, rendendo assai complicato, in particolare il discorso sulla natura commerciale o meno delle organizzazioni, evitando di entrare nei dettagli, che sembrerebbero contraddirsi tra loro, riassumiamo le cose che appaiono certe.
Se i contributi della PA pervengono quali corrispettivi a fronte di ben determinate prestazioni, insieme agli altri corrispettivi ricevuti da privati, contribuiscono al superamento dei costi effettivi delle attività di interesse generale, determinando la natura commerciale dell’attività svolta.
La raccolta pubblica occasionale di fondi e i contributi concessi da parte delle pubbliche amministrazioni sono da considerare operazioni non imponibili.
Gli ETS la cui attività prevalente è di natura non commerciale, possono qualificarsi come enti non commerciali.
Se le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, vengono svolte con modalità commerciali, e nel caso in cui le attività diverse di cui all’art. 6 superano le attività non commerciali di cui al c. 5-bis, allora gli enti sono da ritenere commerciali.
Per definire la natura dell’ente. si può ritenere che i contributi degli enti pubblici possano essere sempre considerati quali entrate non commerciali sia perché rientranti tra le attività di interesse generale, svolte con modalità non commerciale (cfr art. 79. cc. 2 e 3 e dal momento che sono compresi nel c. 4, lett. b) del medesimo art. 79.