Per gli enti non ancora registrati le procedure sono state semplificate, ma l’istanza di iscrizione deve essere presentata entro il 12 aprile, perché il previsto termine del 10 aprile quest’anno cade in giorno di sabato.
Questa particolare modalità di raccolta fondi è ancora tutta da scoprire, dal momento che degli italiani che potrebbero destinare il 5X1000, scelgono di farlo solo 4 su 10 per un importo di 513 milioni di euro.
Alla presentazione della domanda di iscrizione sono tenuti solo gli enti di nuova costituzione e quelli non ancora presenti nell’elenco permanente. La nuova istanza di accreditamento per il riparto contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti per la quale prima bisognava presentare entro giugno una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.
Da quest’anno, gli enti del volontariato e le associazioni sportive devono utilizzare modello e software diversi da quelli delle associazioni sportive e queste ultime la domanda dovranno presentarla direttamente al CONI.
L’applicativo da utilizzare per l’iscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello delle associazioni sportive si trova sul sito del CONI, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito della stessa Agenzia. Le modalità di accesso sono indicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate”.
In caso di variazione del rappresentante legale degli enti presenti nell’ elenco permanente degli iscritti, la dichiarazione sostitutiva inviata in precedenza perde efficacia. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. Questa nuova dichiarazione può anche includere la comunicazione dell’eventuale cambiamento della provincia o dell’indirizzo dell’ente. A pena di decadenza, è necessario allegare una copia del documento del nuovo rappresentante legale. Gli enti del volontariato trasmettono la nuova dichiarazione sostitutiva della variazione del rappresentante legale alla Direzione Regionale competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.
È possibile utilizzare il modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate nel proprio sito.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, invieranno la nuova dichiarazione sostitutiva all’ufficio territorialmente competente del CONI.
Gli elenchi degli enti iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall’Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali.
Di seguito, le diverse scadenze, comunicate dall’Agenzia delle entrate.

Con la riforma del Terzo settore, allorché diverrà operativo il registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), dal prossimo anno, a tutti gli enti iscritti nel Registro, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, per accreditarsi basterà segnalare all’ufficio del RUNTS competente in base alla sede legale dell’ente, già al momento dell’iscrizione, oppure entro il 10 aprile di ciascun anno, la volontà di accedere al 5X1000.

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