Il tirocinio (o stage) è stato introdotto nel panorama giuridico italiano dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma che ha dato attuazione al protocollo 24 settembre 1996 tra il governo e le parti sociali c.d. “accordo per il lavoro”.
Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.
Esistono due tipi di tirocini:
• i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
• i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In particolare, la regione Siciliana con la delibera n.292 del 19 luglio 2017 ha modificato le linee guida del 24 Gennaio 2013.
I TIROCINI EXTRACURRICOLARI
I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all‘articolo I. comma 1. della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione intemazionale : titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n.21 deI 2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di per-messo di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:
1) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da. università, istituzioni
scolastiche. centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle
comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di
istruzione o di formazione;
2) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinìstiche, nonché i periodi di pratica professionale;
3) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
4) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all‘interno delle quote di ingresso
2) DURATA
La durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi dei tirocini extracurriculari:
1) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1 lettera a), b), c), d)
2) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente per i quali la durata minima è di un mese .
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del Progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
ll tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal promotore in caso di gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti.
ll tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
3. SOGGETTI PROMOTORI
I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b). c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente. ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l‘elenco:
• servizi per l‘impiego e agenzie regionali per il lavoro;
• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell‘AFAM;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
• fondazioni di istruzione Tecnico Superiore (lTS);
• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
• soggetti autorizzati alla intermediazione dall‘Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma ,1 lettera il) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modifiche, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo l2 del medesimo decreto;
• Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti. pubblici e privati. accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
4. SOGGETTI OSPITANTI
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto o persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privala presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo c fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
• licenziamento per superamento del periodo di comporto
• licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
• licenziamento per fine appalto;
• risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio. da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
5. CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
I tirocinanti non possono:
• ricoprire ruoli o posizioni proprie dell‘organizzazione del soggetto ospitante;
• sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
• sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
ll tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizio) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. È invece compatibile con
l’avere svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del Piano formativo.
6. LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ
Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
• 1 tirocinante per le unità operative, in assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocini;
• 2 tirocinanti per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti;
• tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporanamente, con arrotondamento all‘unità superiore per le unità operative con più di venti dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante, come di seguito riportato.
Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:
– un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
– due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
– tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti:
– quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
7) ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Al termine del tirocinio. sulla base del Piano formativo e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte. Ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel Piano formativo.
(Fonte: Sito ufficiale della Regione Siciliana)