Lo scorso 10.07 sono stati pubblicati il provvedimento n. 259854 e la circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fornito chiarimenti in termini operativi per l’utilizzo dei crediti introdotti dal DL Rilancio, artt. 120 e 125, ossia il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto di DPI. Nel presente scritto si analizza il primo, ossia il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro e la considerazione preliminare riguarda l’ambito soggettivo.
La misura è rivolta alla ristretta categoria degli operatori con attività aperte al pubblico, perciò tipicamente ad alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, stabilimenti balneari e termali, teatri, cinema ecc. (si veda l’elenco degli ATECO fornito dalla circolare 20/E), eccezion fatta per associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, ai quali il credito spetta a prescindere dall’apertura al pubblico delle proprie attività. Pertanto, se non si rientra in una di queste attività, inutili sono le successive comunicazioni. Dal punto di vista della veste giuridica, rientrano ditte individuali, SNC, SAS, professionisti, associazioni tra professionisti, SRL, SPA, SAPA, indipendentemente dal regime contabile adottato, quindi anche minimi, forfettari, imprese agricole. Restano fuori coloro che svolgono attività commerciali/professionali non abitualmente e che quindi percepiscono redditi diversi.
L’ambito oggettivo di applicazione del credito in oggetto viene distinto in 2 gruppi:
- interventi agevolabili: interventi edilizi per rifare spogliatoi, mense, realizzare spazi medici, ingressi, spazi comuni e l’acquisto di arredi di sicurezza. Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti da linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali, Enti locali, Associazioni di categoria ecc.;
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investimenti agevolabili: per esempio, l’acquisto di termoscanner, programmi software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione, smart working.
Il credito spetta nella misura del 60%delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (dal 1.01.2020 al 31.12.2020: per professionisti e semplificati, seguendo il criterio di cassa; per ditte individuali e società in ordinaria, seguendo il criterio di competenza) per un massimo di 80.000 euro, perciò questo significa che la misura massima del credito è 48.000 euro.
Il credito si può utilizzare solo dopo il sostenimento delle spese agevolabili, previa comunicazione all’Agenzia da inviare con apposito servizio web dal 20.07.2020 al 30.11.2021:
• in compensazione in F24 dal 1.01.2021 al 31.12.2021; - cedendolo a terzi(anche banche) entro il 31.12.2021.
I crediti residui dopo il 31.12.2021 andranno persi. Nel dichiarativo 2021, anno d’imposta 2020, si dovrà indicare nel quadro RU la quota di credito utilizzata in compensazione e la quota ceduta.
Tale credito d’imposta (a differenza dell’altro relativo alla sanificazione e all’acquisto di DPI) concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap (come riporta la circolare 20/E a pag. 22), salvo diverse future disposizioni. Inoltre, è fruibile nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.